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Imposte e tasse 17 Maggio 2021

Riduzione della soglia di punibilità per omessa dichiarazione Iva

Ai fini della configurazione di alcuni reati tributari, il concetto di imposta evasa assume un ruolo cruciale. Infatti, è sulla base di tale elemento che viene stabilito se un determinato comportamento assuma rilievo penale.

Con l'espressione “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione. Non concorre alla determinazione dell'imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta, collegata a eventuali rettifiche in diminuzione di perdite spettanti e utilizzabili. Nel caso di omessa dichiarazione, per imposta evasa si intende quella interamente dovuta, al netto delle somme già versate dal contribuente o da terzi prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. Per quanto concerne l'Iva, invece, è stato più volte ribadito che è assoggettata a un diverso regime, per cui il diritto alla detrazione può essere provato esclusivamente attraverso il dato documentale, non essendo ammesso alcun metodo alternativo. Infatti, il sistema di detrazione dell'Iva è imperniato sulla tracciabilità di tutte le fatture di acquisto e di vendita relative all'attività esercitata. Con la sentenza n. 16491/2021, avente ad oggetto il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), i Giudici di legittimità sono intervenuti sul tema della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva. Il caso riguarda un legale rappresentante di una società di capitali che, a seguito di un'operazione immobiliare, ha omesso di presentare la dichiarazione Iva. A seguito di...

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