Riduzione della soglia di punibilità per omessa dichiarazione Iva
Ai fini della configurazione di alcuni reati tributari, il concetto di imposta evasa assume un ruolo cruciale. Infatti, è sulla base di tale elemento che viene stabilito se un determinato comportamento assuma rilievo penale.
Con l'espressione “imposta evasa” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione. Non concorre alla determinazione dell'imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta, collegata a eventuali rettifiche in diminuzione di perdite spettanti e utilizzabili. Nel caso di omessa dichiarazione, per imposta evasa si intende quella interamente dovuta, al netto delle somme già versate dal contribuente o da terzi prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.
Per quanto concerne l'Iva, invece, è stato più volte ribadito che è assoggettata a un diverso regime, per cui il diritto alla detrazione può essere provato esclusivamente attraverso il dato documentale, non essendo ammesso alcun metodo alternativo. Infatti, il sistema di detrazione dell'Iva è imperniato sulla tracciabilità di tutte le fatture di acquisto e di vendita relative all'attività esercitata.
Con la sentenza n. 16491/2021, avente ad oggetto il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), i Giudici di legittimità sono intervenuti sul tema della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva. Il caso riguarda un legale rappresentante di una società di capitali che, a seguito di un'operazione immobiliare, ha omesso di presentare la dichiarazione Iva. A seguito di...