Pienamente operativa la definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
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Dopo la pubblicazione del provvedimento n. 27663/2023 dell’Agenzia delle Entrate, è pienamente operativa la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
Si applicano le regole ordinarie dell’accertamento con adesione e dell’acquiescenza, a eccezione dell’entità della penalità e delle modalità di pagamento:
atto di accertamento preceduto da un invito al contraddittorio: non è possibile avvalersi dell’adesione agevolata, mentre è possibile fruire dell’acquiescenza;
istanza di accertamento con adesione che non è stata perfezionata, presentata dal contribuente dopo l'atto di accertamento: non è possibile avvalersi dell’acquiescenza.
Dai provvedimenti attuativi dell'agenzia delle Entrate emanati il 30.01.2023 in relazione alla sanatoria delle irregolarità formali e alla definizione degli atti del procedimento di accertamento, emerge che sono facoltative le previsioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dalla L. 197/2022 per adesioni e acquiescenza: il contribuente potrebbe avvalersi delle disposizioni ordinarie senza beneficiare delle novità della manovra, ma con la possibilità di compensare le somme dovute.
La circolare n. 2/E/2023, inoltre, ha affermato che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni anche astrattamente riconducibili agli...