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Imposte e tasse 06 Aprile 2022

Riduzione temporanea delle accise sui carburanti

L’Agenzia delle Dogane ha chiarito gli adempimenti per i titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici.

Come noto, il 21.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21/2022, che ha previsto il taglio delle aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici utilizzati come carburante, nel periodo temporaneo di un mese (dal 22.03 al 21.04.2022); il taglio delle accise, maggiorato dell’Iva gravante sulle stesse, ampiamente commentato, è stato di 30,50 centesimi al litro. Successivamente all’entrata in vigore della norma, sono subito sorti alcuni dubbi interpretativi in merito all’applicazione della normativa emergenziale, cui la medesima Agenzia delle Dogane ha dato risposta, con la circolare 23.03.2022, n. 11/D, soprattutto in merito all’onere di comunicazione incombente sui titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici. È stato infatti previsto dalla normativa che i titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti (figure disciplinate dall’art. 25 del TUA) hanno l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Dogane competente per territorio, per via telematica, i quantitativi di prodotto giacente nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del decreto, sia alla data dei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, in entrambi i casi entro il termine di 5 giorni. Relativamente alla giacenza fisica all’inizio della giornata del 22.03.2022, in considerazione della...

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