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Imposte e tasse 04 Maggio 2022

Riflessioni in tema di diritto al rimborso in materia di accise

Applicazioni concrete del filone giurisprudenziale formatosi in tema di diritto al rimborso.

In tema di addizionali provinciali dell’energia elettrica, si è creato un importantissimo filone giurisprudenziale (Cass. sent. 15198/2019), che ha riversato i suoi effetti in altri settori delle accise, facendone corretta applicazione e che appare opportuno richiamare. Facendo un doveroso passo indietro, vale la pena ricordare che le addizionali sull’energia elettrica, istituite con D.L. 786/1983 e con D.L. 55/1983, come provvisorie e per un periodo di tempo determinato, da destinare in favore dei Comuni, erano diventate definitive ed estese anche in favore delle Province, con il D.L. 511/1988, convertito in L. 20/1989. Successivamente, con D.L. 16/2012, venivano però definitivamente abrogate. Medio tempore, nel 1992, entrò in vigore la Direttiva 92/12/CEE, la quale prevedeva che i prodotti oggetto della direttiva stessa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi) non potessero essere oggetto di ulteriori imposizioni indirette, salvo che queste avessero “finalità specifiche”. La Direttiva 2008/118/CEE estese tale disposizione anche ad altri beni soggetti ad accisa, ivi inclusi, gas ed energia elettrica. Come noto, la Direttiva, con carattere self-executive, prevede l’immediata e diretta disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice, per contrasto con la normativa unionale; da qui la dichiarata disapplicazione delle sovrattasse, con pacifico riconoscimento del diritto al rimborso. Ulteriore...

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