Applicazioni concrete del filone giurisprudenziale formatosi in tema di diritto al rimborso.
In tema di addizionali provinciali dell’energia elettrica, si è creato un importantissimo filone giurisprudenziale (Cass. sent. 15198/2019), che ha riversato i suoi effetti in altri settori delle accise, facendone corretta applicazione e che appare opportuno richiamare.
Facendo un doveroso passo indietro, vale la pena ricordare che le addizionali sull’energia elettrica, istituite con D.L. 786/1983 e con D.L. 55/1983, come provvisorie e per un periodo di tempo determinato, da destinare in favore dei Comuni, erano diventate definitive ed estese anche in favore delle Province, con il D.L. 511/1988, convertito in L. 20/1989. Successivamente, con D.L. 16/2012, venivano però definitivamente abrogate.
Medio tempore, nel 1992, entrò in vigore la Direttiva 92/12/CEE, la quale prevedeva che i prodotti oggetto della direttiva stessa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi) non potessero essere oggetto di ulteriori imposizioni indirette, salvo che queste avessero “finalità specifiche”.
La Direttiva 2008/118/CEE estese tale disposizione anche ad altri beni soggetti ad accisa, ivi inclusi, gas ed energia elettrica. Come noto, la Direttiva, con carattere self-executive, prevede l’immediata e diretta disapplicazione della legge nazionale da parte del giudice, per contrasto con la normativa unionale; da qui la dichiarata disapplicazione delle sovrattasse, con pacifico riconoscimento del diritto al rimborso.
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