Il 4° slittamento dell'obbligo di nomina non fa altro che diffondere un’interpretazione errata della figura del professionista: non un “valore aggiunto” per l’impresa, quanto un “inutile costo”.
L’emendamento al D.L. 118/2021 ha inserito un nuovo art. 1-bis “Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative” ai sensi del quale all’art. 379, c. 3, D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, le parole: “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”. Dovrebbe rappresentare (mi auguro) l’ultimo slittamento dell’obbligo di nomina nelle società a responsabilità limitata dell’organo di controllo previsto all’art. 2477, c. 2, lett. c), c.c., al superamento, nei due esercizi precedenti, di uno dei seguenti limiti: 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi o 20 dipendenti occupati in media.
Inizialmente, il termine ultimo per la nomina individuato dal Legislatore all’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza era il 16.12.2019. Successivamente il Decreto Milleproroghe (con una proroga postuma) ha modificato il termine di nomina “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019”. Ancora il Decreto Rilancio lo ha nuovamente fatto slittare “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021”. Fino ad arrivare al termine ultimo (a oggi) di cui in premessa, dell’approvazione dei bilanci relativi al 2022 quindi, di fatto,...