Dopo le modifiche al Codice del Terzo settore, potrà essere inoltrata all’UE la richiesta di via libera e, di conseguenza, dall’anno successivo gli enti iscritti nel RUNTS potranno applicare anche le disposizioni di natura fiscale.
Con l’approvazione di alcuni emendamenti all’art. 26 D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni), si interviene sul D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”) e sul D.Lgs. 112/2017 (“Impresa sociale”) inserendo alcune modifiche necessarie per definire complessivamente la riforma degli enti del Terzo settore (ETS) e dell’impresa sociale e che permettono di inoltrare la necessaria richiesta di via libera dall’UE.
Soltanto ora è possibile procedere, infatti, con l’inoltro della notifica alla Commissione Europea, necessaria per la definitiva e completa entrata in vigore della riforma, attuata nel 2017.
Si evidenzia che le disposizioni di natura tributaria si rendono applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, oltre all'operatività del RUNTS, già acclarata nel mese di novembre 2021, verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea, rispetto ad alcune misure regolate dal CTS (art. 104, c. 2 D.Lgs. 117/2017).
Dal 1.01.2018, in deroga a questo principio di carattere generale e fino al citato periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, alle Organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri di riferimento, si rendono applicabili le disposizioni individuate all’art. 104, c. 1 D.Lgs. 117/2017, come, per esempio, il...