L'art. 15 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, G.U. 14.02.2019, n. 38) prevede che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichino al debitore (tramite PEC o in mancanza con raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria) che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo considerato rilevante secondo le indicazioni previste al comma 2 del medesimo articolo. La comunicazione contiene l'avvertenza che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso il debitore non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ne verrà fatta segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
L'avviso al debitore deve essere inviato, sia dall'Agenzia delle Entrate, che dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla data in cui l'esposizione debitoria supera le soglie di rilevanza fissate distintamente per tali creditori qualificati.
L'osservanza...