Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il cui D.Lgs. è in corso di emanazione, ha la finalità di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la loro capacità imprenditoriale, quando lo stato di crisi è dovuto a particolari contingenze.
Nel quadro del riordino della legge fallimentare, lo schema del D.Lgs. (artt. 356-358) prevede l'istituzione al Ministero della Giustizia di un albo unico e nazionale, l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, in cui iscrivere i soggetti destinati a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e quindi le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.
Condizioni per l'iscrizione. Possono essere ammessi all'Albo:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, purché i soci siano iscritti negli albi citati;
c) i soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di capacità imprenditoriali.
Indistintamente per tutti, è richiesto: il possesso dei requisiti di onorabilità (art. 356,...