IVA 23 Settembre 2024

Riforma delle sanzioni, indetraibilità dell’Iva non dovuta

Con l’art. 2, n. 6, del decreto legislativo di riforma delle sanzioni (Modifiche al D.Lgs. 18.12.1997, n. 471) viene riformato l’art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997, prevedendo l’indetraibilità dell’Iva non dovuta.

Nell’ambito della riforma delle sanzioni viene precisato il significato di Iva non dovuta raccordandola a ogni differenziazione dallo schema comunitario di coordinamento. L’Iva non rispondente alla corretta misura delle aliquote o alla corretta connotazione di operazione imponibile non si renderà detraibile dal destinatario della fattura che viene investito del ruolo di agente supplettivo dell’Amministrazione Finanziaria, essendo tenuto a verificare la rispondenza del contenuto della fattura al corretto paradigma fiscale dell’operazione in essa rappresentata.Tale novità legislativa appare eccedere l’obbiettivo perseguito dal legislatore comunitario, che invece sembra limitare la rigidità strutturale di Iva non dovuta ai contesti fraudolenti. Nei confronti di chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è prevista la sanzione amministrativa pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro. In tale ultima ipotesi resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972 della sola imposta...

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