Coop e terzo settore 19 Ottobre 2023

Riforma dello sport: enti alle prese con le variazioni in tema di Iva

La norma contenuta nell’art. 36-bis D.L. 75/2023, convertito in L. 112/2023, anticipa la disposizione normativa originale, riconducendo nella sostanza tutti i servizi connessi con la pratica sportiva (formazione e didattica in genere inclusi) nel nuovo regime di esenzione Iva.

Già dal 17.08.2023 (data di entrata in vigore della L. 112/2023 di conversione del D.L. 75/2023) tutte le prestazioni di servizi rese dagli enti sportivi dilettantistici, definite dallo stesso testo normativo “strettamente connesse con la pratica dello sport o educazione fisica”, comprese quindi anche quelle svolte a favore di soggetti non tesserati, saranno assoggettate al nuovo regime di esenzione, come già previsto in attuazione delle disposizioni adottate in allineamento alla normativa comunitaria attraverso il D.L. 146/2021, con applicazione della nuova versione dell’art. 5, c. 15-quater, lett. b), n. 2) D.P.R. 633/1972, che riconosce le prestazioni in oggetto come esenti (con applicazione dell’art. 10 D.P.R. 633/1972). Il termine originale per l’entrata in vigore era fissato al 1.01.2024 ed è stato, come si diceva, semplicemente anticipato dalla nuova norma. Nello specifico essa, di interpretazione autentica, all’art. 36-bis, c. 1 interviene definendo il perimetro di applicabilità del regime di esenzione, da estendere alle “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36” e, al c. 2, stabilisce addirittura un effetto...

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