Il Quaderno operativo 1.12.2023, n. 3 pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha, tra gli altri aspetti, ricordato i trattamenti previdenziali, fiscali, assicurativi e gli adempimenti e le semplificazioni del lavoratore sportivo esercitato nella forma del lavoratore autonomo, collaboratore coordinato continuativo.
Trattamento previdenziale: il fondo pensionistico di riferimento dei lavoratori sportivi co.co.co è la Gestione Separata Inps con aliquota contributiva del 27,03% (o 24% se già iscritti ad altra forma pensionistica) ripartita nella misura del 2/3 al committente e 1/3 al collaboratore, da versare tramite F24 entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso. Fino al 31.12.2027 l’imponibile previdenziale è ridotto alla metà. Inoltre, entro i 5.000 euro non scatta l’obbligo contributivo. Si ricorda che i versamenti per il periodo da luglio a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 16.12.2023 (il 18.12.2023, essendo il 16 un sabato), mentre per il periodo di ottobre lo slittamento ha avuto decorrenza 30.11.2023; irestanti mesi, ossia dicembre (e i mesi del 2024) soggiacciono alle regole ordinarie del 16 del mese successivo.
Trattamento assicurativo: Ai lavoratori sportivi co.co.co. si applica la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 L. 289/2002, ossia vengono coperti i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività...