Nell’alveo della riforma dello sport è stato più volte ribadito, da ultimo anche nel Quaderno operativo della Fondazione nazionale dei Commercialisti 1.12.2023, n. 3, che il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo e con riferimento a quest’ultimo ci si riferisce, oltre alla forma della collaborazione coordinata continuativa, anche ai soggetti titolari di partita Iva. Si vanno quindi a riprendere il trattamento contributivo e fiscale di tali soggetti.
Trattamento previdenziale: il fondo pensionistico di riferimento del lavoratore sportivo autonomo dilettante è la Gestione Separata Inps con aliquota contributiva del 26,23% (o 24% se già iscritti ad altra forma pensionistica). L’onere contributivo è totalmente a carico del professionista e il versamento viene calcolato tramite il Modello Redditi ed effettuato in occasione dei versamenti fiscali delle imposte (perciò 30.06 e 30.11). Fino al 31.12.2027 l’imponibile previdenziale è ridotto alla metà. Inoltre, entro i 5.000 euro non scatta l’obbligo contributivo. Il professionista può (non deve) addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa Inps.
Trattamento fiscale: i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, così come per il co.co.co, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo...