Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, è ora all'esame del Parlamento lo specifico disegno di legge. L’art. 6, lett. f) prevede una norma particolarmente interessante per il passaggio da ente (non) commerciale a ETS.
Il disegno di legge delega per la riforma fiscale (AC 1038) contiene la previsione di un regime speciale per il passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività degli enti non commerciali a seguito dell’ingresso degli stessi nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.
L’art. 9, c. 2 D.Lgs. 460/1997 (agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali) conteneva una norma transitoria nella quale si prevedeva la possibilità, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, per gli enti non commerciali che utilizzano beni strumentali di cui all’art. 40 del Tuir, di optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa. Questa norma si era resa necessaria nel momento in cui è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina delle Onlus.
Una norma analoga, per quanto riguarda le imposte dirette, andrebbe introdotta in occasione della attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), viste le grandi novità che la riforma reca, sotto il profilo fiscale, allorché si realizzi il passaggio non solo delle attività, ma anche dei beni al nuovo sistema.
Si noti che l’art. 101, c. 8 del CTS esclude la perdita della qualifica di Onlus in caso di contestuale acquisizione della qualifica di ETS, inclusa quella di...