La circolare dell'Agenzia delle Entrate 19.02.2026, n. 1/E rappresenta il documento di prassi più atteso per il comparto non profit, fornendo una ricostruzione organica e sistematica della disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore (CTS). Il documento, pubblicato in consultazione il 19.12.2025, definisce nella sua versione pubblicata i nuovi standard per la qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS, con effetti che decorrono, per la generalità delle norme del Titolo X, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.
Qualificazione fiscale e criteri di non commercialità - Il pilastro della circolare è sicuramente l'analisi dei criteri di applicazione dell'art. 79 del CTS. Viene ribadito, attraverso un’interpretazione di fatto sistematica della riforma, che la qualifica di ETS non commerciale dipende dalla verifica in ordine alla gestione operativa delle attività, viste singolarmente e da valutare con la logica della prevalenza. Le attività di interesse generale, infatti, si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (tenuto conto del margine di tolleranza del 6% da considerare sull’orizzonte temporale disegnato dall’art. 79, c. 2-bis del Codice). Lo scostamento è ammesso per non più di 3 periodi d'imposta consecutivi e in questo modo diviene cruciale l’ulteriore chiarimento relativo alla necessità di natura contabile, giungendo alla conclusione sostanziale che, anche in assenza di un vero obbligo di contabilità separata per ogni singola attività di interesse generale, deve comunque essere garantita la distinzione delle movimentazioni per permettere la verifica della natura dei proventi e la corretta rendicontazione dei costi (compresi quelli figurativi, la cui rappresentazione secondo l’OIC 35 rimane opzionale per l’ente).
Attività diverse e raccolta fondi - La circolare si interessa inoltre della verifica dei limiti previsti per le "attività diverse", in relazione a quanto stabilito dal D.M. 107/2021 di riferimento. Le stesse devono risultare secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Vengono richiamati i parametri quantitativi già noti: i ricavi non devono superare il 30% delle entrate complessive o, in alternativa, il 66% dei costi totali.
Per quanto riguarda l’attività di raccolta fondi, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quella abituale e quella occasionale che, se realizzata in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione e con beni di modico valore, gode di un regime di esenzione fiscale garantito agli ETS non commerciali dall’art. 79, c. 4 D.Lgs. 117/2017, fermi restando gli obblighi di trasparenza in ordine al rendiconto specifico entro la data di approvazione del bilancio.
Regimi forfetari e agevolazioni per ODV e APS - Un ampio capitolo è inoltre dedicato ai regimi forfetari opzionali per la determinazione del reddito d'impresa. Per gli ETS non commerciali in generale, l'art. 80 del Codice introduce dal primo esercizio che inizia nel 2026 coefficienti di redditività applicabili ai ricavi. Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’art. 86 prevede un regime di particolare favore che, con la medesima decorrenza del regime di cui all’art. 80, semplifica drasticamente gli adempimenti sia per le imposte dirette che per l'Iva, secondo le soglie di ricavi specifiche rettificate dal D.Lgs. 186/2025. Viene inoltre confermata l'esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali da parte di queste specifiche categorie di enti.
La sfida per ETS e consulenti è iniziata, con all’orizzonte una importanza crescente della tenuta delle scritture contabili e della corretta e trasparente redazione del bilancio/rendiconto di esercizio.
