L'art. 83, c. 1 D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) ha individuato i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, oppure prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nel precedente art. 67. Si tratta solo di Pubbliche amministrazioni e enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici. A tali soggetti si aggiungono, in virtù del successivo comma 2, i contraenti generali previsti dal Codice dei contratti pubblici. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.01.2020, n. 452. La pronuncia si discosta dall'orientamento precedente della stessa Sezione (2.09.2019, n. 6057; 2017, n. 565 e n. 1109) secondo cui le informazioni antimafia si applicherebbero anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L'art. 89, c. 2 D.Lgs. 159/2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l'autocertificazione resa dall'interessato sull'insussistenza a proprio carico di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, riguarda anche “attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione”.
La Sezione ha quindi ritenuto che, per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e per espressa volontà del legislatore antimafia, le attività soggette a SCIA non sono esenti dai controlli antimafia e che il Comune ben possa, e anzi debba, verificare che l'autocertificazione dell'interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o decidere di revocare la SCIA in presenza di un'informazione antimafia acquisita dal Prefetto o comunque comunicata.
Si tratta però, pur sempre, di un potere di controllo o di un legame, prefigurato dalla legge, tra la Pubblica amministrazione e il privato. Nel motivare le conclusioni alle quali è pervenuta, la Sezione ha affermato che “una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell'evoluzione dell'ordinamento, individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA”. Il Legislatore ha quindi previsto il potere del Prefetto che interviene quando il privato entra in rapporto con l'Amministrazione. Ed è la legge a conferire un siffatto potere di verifica al Prefetto.
Diverso è invece il caso di rapporti tra privati, in relazione ai quali la normativa antimafia nulla prevede. Tale vuoto normativo, si legge nella sentenza, non può certo essere colmato dal Protocollo della legalità e dal suo atto aggiuntivo (entrambi stipulati tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, rispettivamente il 10.05.2010 e il 22.01.2014), attraverso il quale il Ministero ha dichiarato la propria volontà di superare l'eliminazione (ad opera dell'art. 4 D.Lgs. 15.11.2012, n. 218), nell'art. 87, c. 1 D.Lgs. 159/2001, della possibilità di richiedere informative antimafia da parte di soggetti privati. Si tratta, infatti, di un atto stipulato tra due soggetti, che finirebbe per estendere ad un soggetto terzo, estraneo a tale rapporto, effetti inibitori che la legge ha espressamente voluto applicare ai soli casi in cui il privato in odore di mafia contragga con una parte pubblica.
Prova di tale voluntas legis è proprio nella modifica dell'art. 87, c. 1, D.Lgs. 159/2011 che, prima della novella introdotta dall'art. 4 D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, prevedeva espressamente la possibilità che a chiedere la comunicazione antimafia fosse un soggetto privato.
