Rilevanza dell'identificazione Iva nelle cessioni intracomunitarie
Quando la forma diventa sostanza: spunti di riflessione sulla rilevanza sostanziale e sull’importanza dell’identificativo fiscale dei soggetti coinvolti in transazioni intracomunitarie.
Nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi, sono considerate non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta. In pratica, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
soggettività passiva ai fini Iva e in diversi Paesi dell'Unione Europea del cedente e del cessionario;
trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
onerosità dell'operazione;
effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo in un altro Stato membro.
Attenzione, quindi, alle operazioni intracomunitarie, in quanto il codice identificativo Iva del soggetto cessionario risulta un dato essenziale per beneficiare del regime di non imponibilità. In pratica, qualora il cessionario straniero non avesse comunicato al fornitore italiano un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione (di cui va in ogni caso verificata la regolarità), l’operazione non potrà essere formalizzata con l’applicazione della non imponibilità ai fini Iva di cui all’art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993.
La conseguenza di tale preclusione consiste nel dovere di...