Riliquidazione bollo virtuale: niente sostitutiva a favore
Per recuperare l'imposta di bollo versata in eccesso a seguito di errori nella relativa dichiarazione occorre presentare istanza di rimborso entro il termine di 3 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
Con la risposta all’interpello n. 350/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. In particolare, per recuperare l'imposta di bollo virtuale corrisposta in eccesso per l'annualità precedente occorre presentare apposita istanza di rimborso, in quanto la disciplina delle integrative a favore non trova applicazione per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Il caso riguarda la corretta procedura per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis D.P.R. 642/1972, che il contribuente riscontra non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio. In particolare, l’istante, nel corso del 2022, ha presentato telematicamente la dichiarazione consuntiva del bollo dovuto per l'anno 2021, da cui risultava un'imposta complessiva dovuta per l'annualità 2021. L’ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta dovuta a saldo per l'anno 2021 nonché gli acconti per gli anni 2022 e 2023. Successivamente, però, l’istante ha riscontrato alcuni errori operativi, da cui è emerso che l'imposta effettivamente dovuta per l'anno 2021 era inferiore a quanto indicato nella dichiarazione trasmessa. In particolare, gli errori hanno comportato l'indicazione in dichiarazione di una...