Rimanenze “corrette” nella manovra 2024 con possibili responsabilità
Non è azzardato ipotizzare l’emersione di possibili profili di responsabilità qualora si aderisca al condono (senza sofismi linguistici, difficile definirlo altrimenti) previsto dall’art. 20 dell’attuale bozza della legge di Bilancio 2024.
La stampa specializzata si è già occupata delle principali misure previste dalla prossima manovra, senza approfondire i possibili profili di responsabilità derivanti dalla disciplina dell’art. 20, rubricato “Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 D.P.R. 22.12.1986, n. 917”.
Il meccanismo di regolarizzazione investe le giacenze finali quali risultanti al 31.12.2022 e prevede una duplice possibilità: eliminazione o iscrizione dei maggiori valori, con conseguenze fiscali non omogenee.
In altri termini, ove si proceda all’eliminazione di valori, dovranno essere versate:
l’Iva, applicando l’aliquota media, riferibile all’anno 2023, all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto;
un’imposta sostitutiva (ai fini Irpef, Ires e Irap), pari al 18% calcolato sulla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva e il valore eliminato.
Qualora, invece, siano iscritti nuovi valori, nessun rilievo ai fini Iva e applicazione dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto.
Ebbene, ricordato che il versamento delle imposte dovrà avvenire in 2 rate di pari importo (entro i termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e della seconda o unica...