Si segnalano contestazioni con esito sfavorevole al contribuente, in applicazione dell’art. 164, c. 1, lett. b), del Tuir (20% dei costi e una sola auto a testa). Le possibili soluzioni operative.
Condividi:
Si segnala quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza 137/02/2020) in materia di rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi professionali agli associati, quando utilizzano la propria auto per le trasferte di lavoro; in particolare, si applica l’art. 164, c. 1, lett. b), del Tuir, secondo cui la deducibilità dei costi relativi è consentita nella misura del 20% e limitatamente a un solo veicolo per ogni associato. Tra i precedenti, si evidenzia analoga decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza 10/08/2015) che elimina la seguente distinzione:
veicoli intestati agli studi associati e utilizzati in modo promiscuo (lavorativo e personale) dai vari professionisti;
veicoli di proprietà dei singoli associati, i quali si limitano a richiedere allo studio il rimborso dei soli chilometri di cui è dimostrata la percorrenza per finalità proprie dell’attività professionale.
Dal punto di vista operativo, si segnalano le seguenti soluzioni:
il bene è cointestato allo studio, detraendo l’Iva nella misura del 40% [art. 19-bis, c. 1, lett. c) Dpr 633/1972] e deducendo in misura pari al 20% i costi di acquisto e di esercizio in base all’art. 164, c. 1, lett. b) del Tuir, fermo restando che è consentita, al massimo, la deducibilità per tanti veicoli quanti sono gli associati;
l’associato consegna...