In termini generali, se si tratta di somme date a mutuo, la società deve rimborsare il socio-finanziatore anche se nel frattempo quest'ultimo ha ceduto la quota ad altri. Per i versamenti “a fondo perduto”, che vanno invece a far parte del patrimonio della società, valgono le regole proprie della liquidazione o quelle in materia di rimborso di capitale e a beneficiarne saranno pertanto i soci esistenti all'epoca della restituzione.
L'art. 2467, c. 1 C.C. così statuisce in materia: “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. Al comma 2 così prosegue: “ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (a titolo di capitale). In pratica, per i prestiti erogati dopo il 1.01.2004 (entrata in vigore del D.Lgs. 6/2003), prima devono essere pagati i debiti societari e dopo i soci possono...