IVA 03 Gennaio 2026

Rimborsi Iva UE: contabilità separata per immobili in Italia

La risposta all’interpello n. 319/2025 chiarisce le condizioni per il rimborso Iva ex art. 38-bis.2 D.P.R. 633/1972 a favore di soggetti UE con attività immobiliari in Italia, distinguendo tra locazioni esenti e imponibili.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 319/2025 offre un approfondito chiarimento in tema di rimborso Iva per soggetti UE non residenti che svolgono in Italia sia attività imponibili sia attività esenti.Il caso riguarda una società “di diritto spagnolo”, fiscalmente domiciliata in Spagna, attiva nella compravendita e locazione di immobili propri. La società ha acquistato in Italia un fabbricato industriale (categoria D/7) destinato alla locazione verso imprese e una civile abitazione (categoria A/3) da affittare a persone fisiche. Per adempiere agli obblighi di fatturazione relativi alla locazione della civile abitazione, la società ha ottenuto l’identificazione fiscale in Italia con attribuzione di partita Iva, ai sensi dell’art. 35-ter D.P.R. 633/1972. In relazione all’immobile strumentale, la società prevede di maturare un credito Iva derivante da acquisti imponibili e da vendite prive di Iva in fattura, in quanto il regime applicabile è quello del reverse charge, con integrazione della fattura da parte del cessionario italiano, come previsto dall’art. 17 D.P.R. 633/1972. L’attività di locazione della civile abitazione, invece, è esente da Iva ai sensi dell’art. 10, n. 8 D.P.R. 633/1972.La società istante intende attivare la procedura di rimborso Iva ex art. 38-bis.2 D.P.R. 633/1972 per recuperare l’Iva sugli acquisti relativi all’attività di locazione dell’immobile strumentale. Tuttavia, la norma prevede che il...

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