Ricevere un rimborso dall'Agenzia delle Entrate può sembrare, non a torto, un percorso a ostacoli. Uno dei motivi che può ritardare o addirittura impedire l'erogazione del rimborso è la presenza di carichi pendenti.
Infatti, è prassi dell'Agenzia sospendere l'erogazione del rimborso e in alcuni casi anche l'istruttoria, in presenza di carichi pendenti. Ma andiamo con ordine.
È l'art. 23 D.Lgs. 472/1997 a disporre che “Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi”.
Se fin qui la fonte normativa è chiara e al tempo stesso condivisibile, non è altrettanto chiara l'applicazione adottata da alcuni Uffici. Ci risulta, infatti, che alcuni rimborsi verrebbero sospesi in presenza di qualunque tipo di contestazioni, ignorando anche le istruzioni impartite con la circolare n. 33/E/2016.
Questo comportamento non è conforme alla legge che, infatti, aggiunge quanto segue: “La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo”.
Prescindiamo dal fatto che la...