Dal 1.02.2026 è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva 2026 relativa al 2025, approvata con il provvedimento 15.01.2026, n. 51732.
I contribuenti Iva che intendono chiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione devono compilare il rigo VX4. Il rimborso, nelle ipotesi previste dagli artt. 30, c. 2 o 34, c. 9 D.P.R. 633/1972, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro mentre in caso di cessazione di attività non ci sono limitazioni di importo.
Il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta risulti un’eccedenza d’imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili riportate in detrazione nell’anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 2.582,28 euro.
La causale del rimborso è evidenziata nella casella 3 del rigo VX4 (codici da 1 a 13). Il codice 3, ad esempio, è utilizzato dai soggetti che richiedono il rimborso ai sensi dell’art. 30, c. 2, lett. b), in quanto hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2025.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi, l’art. 38-bis ne prevede l’esecuzione fino a 30.000 euro senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
Per importi superiori a 30.000 euro non occorre la garanzia se la dichiarazione annuale è munita di visto di conformità (codice 1 nel campo 7 del rigo VX4) o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e vi è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali (spunta delle apposite caselle nel rigo VX4). La garanzia è richiesta comunque nelle ipotesi di situazioni di rischio.
Sono esonerati da obblighi di visto e garanzie i soggetti che barrano la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” nel riquadro “Firma della dichiarazione” perché:
- hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati per rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 11, lett. b) D.L. 50/2017; oppure
- hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017.
Il provvedimento 11.04.2025, n. 176203 statuisce il punteggio necessario per gli esoneri da visti e garanzie, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025:
- punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024 (o calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2023 e 2024) per un importo non superiore a 70.000 euro annui; oppure
- punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024 (o 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2023 e 2024) per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
