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Società
04 Aprile 2022
Rimborso del socio di società di persone che paga un debito sociale
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che ha concesso una garanzia reale (pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, ha diritto di regresso verso la società o gli altri soci.
La Cassazione civile (sez. III, sentenza 4.03.2022, n. 7184) ha affrontato la questione se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, quale datore di garanzia reale (pegno) per la copertura dei debiti sociali, abbia l'azione di regresso verso la società. Si potrebbe ritenere che, se il socio paga in proprio, ovvero risponde in proprio per un'obbligazione sociale, in effetti paga un debito "solo proprio".
Il caso è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali e per la Cassazione, nella sentenza che si commenta, il socio paga in realtà un debito riferibile non solo a sé medesimo, ma anche alla società e ancora agli altri soci illimitatamente responsabili. Il debito è lo stesso, ma è indubbio che quando esso viene estinto si determina il venir meno della posizione di debitore verso il creditore sociale sia del socio che paga, sia della società, sia degli altri soci illimitatamente responsabili. Quando il socio illimitatamente responsabile, sia esso o meno anche garante, paga ed estingue un debito che oggettivamente è lo stesso della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, compie un atto satisfattivo che è riferibile anche alle "posizioni" della società e dei soci.
Ebbene, questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore è sufficiente a giustificare la configurabilità...