La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), al comma 630, ha previsto che a decorrere dal 1.10.2020 saranno esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio i mezzi di categoria Euro 3 o inferiore, e dal 1.01.2021, i mezzi di categoria Euro 4 o inferiore. Come noto, il rimborso delle accise per le imprese di autotrasporto comporta una significativa voce del bilancio e spesso rappresenta uno dei pochi strumenti idonei al mantenimento in vita dell’attività. Pare quindi opportuno riportare i tratti salienti della disciplina per ricordare gli adempimenti principali.
Oltre al Testo Unico sulle Accise (D. Lgs. 504/1995), la normativa di riferimento è contenuta essenzialmente nel D.P.R. 277/2000. In primo luogo, viene determinato il quantum della riduzione e i soggetti che possono accedere al rimborso (i possessori di licenza di autotrasporto conto proprio o conto terzi, secondo la disciplina della L. 298/1974).
Il tratto di maggiore rilevanza è però contenuto nell’art. 3, che disciplina la compilazione dell’istanza (il cui facsimile è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); oltre ai dati indentificativi dell’istante, è necessario indicare la targa dei veicoli che accedono al beneficio (quelli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate), nonché l’eventuale titolarità di depositi o distributori privati di carburanti a imposta assolta, con specificazione...