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Imposte e tasse 05 Maggio 2021

Rimborso delle accise per l'autotrasporto

I principali adempimenti per fruire del beneficio e le più recenti novità in materia.

Il giorno 30.04.2021 è spirato il termine per la presentazione delle istanze di rimborso per fruire dell'agevolazione della riduzione dell'aliquota sul gasolio acquistato per l'attività di autotrasporto per il 1° trimestre 2021. In via preliminare, si segnala che la L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), al comma 630, ha previsto che a decorrere dal 1.10.2020 saranno esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio i mezzi di categoria Euro 3 o inferiore, e dal 1.01.2021, i mezzi di categoria Euro 4 o inferiore. Per la presente istanza riguardante il 1° trimestre 2021, occorre ricordarsi quindi che i mezzi rientranti in quella categoria restano oggi esclusi dal rimborso. Giova ora riportare i tratti salienti della disciplina per ricordare gli adempimenti principali per fruire del beneficio, nonché per commentare le più recenti novità introdotte in materia. Oltre al Testo Unico sulle Accise (art. 24-ter D. Lgs. 504/1995), la normativa di riferimento è contenuta essenzialmente nel D.P.R. 277/2000. L'art. 24-ter del TUA stabilisce che accede al beneficio colui che impieghi il gasolio su mezzi di sua esclusiva proprietà (o possesso in virtù di apposito titolo, es. leasing), per attività di trasporto merci effettuati con veicoli di massa massima complessiva di 7,5 tonnellate esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'apposito albo nazionale degli autotrasportatori (o per le...

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