Con l’ordinanza n. 18342/2026 la Cassazione ha affermato che il rimborso dell’Iva assolta in Italia da un soggetto passivo UE non residente non può essere negato per il solo fatto che, al momento degli acquisti, lo stesso fosse privo di struttura amministrativa e non avesse ancora posto in essere operazioni attive.
Il caso analizzato ha riguardato una società irlandese, priva di stabile organizzazione e rappresentante fiscale in Italia, che aveva chiesto a rimborso, a fine 2008, l’Iva assolta su contratti stipulati con una compagnia aerea italiana per l’acquisto di aerei e motori e l’esecuzione di forniture e prestazioni accessorie. Sulla domanda si era formato il silenzio-rifiuto e l’Agenzia aveva contestato la mancata prova di un’effettiva e abituale attività imprenditoriale estera, rilevando che la società era costituita poco prima dei contratti, priva di operazioni attive, struttura amministrativa e costi di gestione (personale, locali, utenze).
La disciplina applicabile ratione temporis era il previgente art. 38-ter D.P.R. 633/1972, che condizionava il rimborso alla detraibilità dell’imposta ex art. 19; la stessa logica informa oggi l’art. 38-bis2, per cui i soggetti UE non residenti ottengono il rimborso se non hanno avuto in Italia una stabile organizzazione da cui siano realizzate operazioni imponibili (Corte di giustizia UE, cause riunite C-318/11 e C-319/11) né operazioni territorialmente rilevanti, salvo le eccezioni per reverse charge, trasporti e servizi accessori e le operazioni ex art. 74-septies, sempre che le spese diano diritto a detrazione nello Stato di stabilimento.
Sul punto centrale (ovvero se la detrazione presupponga il concreto avvio dell’attività) la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: occorre l’effettiva inerenza degli acquisti alle finalità imprenditoriali, ma non il concreto svolgimento dell’attività, perché la detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o servizio, pur non ancora inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata, e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente (ex multis, Cassazione nn. 15570/2023 e 26689/2022). Questo orientamento recepisce la linea costante espressa dalla Corte di giustizia UE che, in varie occasioni, ha confermato che, ai fini Iva, è soggetto passivo chi manifesta, con elementi oggettivi, l’intenzione di avviare autonomamente un’attività economica e sostiene le prime spese di investimento; in questi casi, la detrazione è riconosciuta subito, senza attendere l’esercizio effettivo dell’impresa (tra le altre: C-110/94; C-37/95; C-400/98; C-263/15).
Applicando questi principi, nel caso specifico la Cassazione ha ritenuto che le spese della società irlandese per l’acquisizione dei contratti, pur riferite a beni e servizi non immediatamente utilizzati, fossero necessarie per il concreto avvio dell’attività e idonee a dimostrare la soggettività passiva Iva.
La pronuncia traccia un equilibrio tra le esigenze di contrasto ai rimborsi richiesti da operatori privi di reale sostanza economica e il principio di neutralità dell’Iva, che vieta di penalizzare chi si accinge in buona fede ad avviare un’attività transfrontaliera. Pertanto, l’eventuale diniego al rimborso non può fondarsi su indici meramente dimensionali o organizzativi (quali l’assenza di dipendenti, locali o utenze) se il contribuente documenta elementi oggettivi dell’intenzione imprenditoriale, a partire dai contratti riferibili al progetto economico; tuttavia, resta essenziale conservare tale documentazione, poiché l’onere di provare la riferibilità delle spese grava sul contribuente, soprattutto quando la fase preparatoria rischi di apparire, senza sviluppi concreti, priva di reale seguito operativo.
