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IVA 13 Marzo 2026

Rimborso Iva annuale 2026: requisiti, causali e garanzie

L’eccedenza Iva annuale non è sempre rimborsabile, ma solo se ricorre uno dei presupposti previsti dalla disciplina di riferimento. Tali condizioni devono essere esposte nel rigo VX4 attraverso il relativo codice causale.

Il rimborso del credito Iva annuale è richiesto direttamente nella dichiarazione annuale Iva, compilando il rigo VX4, che ospita i dati relativi all’importo e al codice causale dello stesso. La dichiarazione Iva 2026 (periodo d’imposta 2025) è presentabile dal 1.02.2026 al 30.04.2026 e la richiesta di rimborso segue la disciplina prevista dall’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 in termini di garanzie, visto di conformità ed eventuali ipotesi di rischio.

Inoltre, è importante sottolineare che non sempre l’eccedenza a credito può essere richiesta a rimborso, ma tale opzione può essere esercitata se ricorre almeno uno dei presupposti previsti dalla normativa (art. 30 e, per i produttori agricoli, art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972) che devono essere indicati tramite gli appositi codici causale nel rigo VX4. In via generale, il rimborso compete se l’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale supera 2.582,28 euro, mentre in caso di cessazione attività non opera alcun limite minimo. In pratica, l’ordinamento ammette il rimborso quando il credito Iva è fisiologico (strutturalmente collegato al tipo di operazioni) o ricorrente nel tempo.
Più precisamente, le situazioni più frequenti in cui è possibile richiedere il rimborso Iva sono le seguenti:
- cessazione dell’attività (art. 30, c. 1). Deve essere utilizzato per i contribuenti che nel corso del 2025 hanno cessato la propria attività e l’erogazione è di competenza esclusiva degli Uffici delle Entrate;
- aliquota media (art. 30, c. 2, lett. a). Si verifica quando l’aliquota media applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
- operazioni non imponibili oltre il 25% (art. 30, c. 2, lett. b). Tale condizione si manifesta quando vengono effettuate operazioni non imponibili in misura rilevante (esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali, e varie ipotesi intra-UE), superando la soglia del 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate;
- acquisto di beni ammortizzabili / studi e ricerche (art. 30, c. 2, lett. c). Il rimborso può essere richiesto limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili e servizi per studi e ricerche;
- prevalenza operazioni non soggette a imposta (art. 30, c. 2, lett. d). Il rimborso spetta se prevalgono le operazioni non soggette per carenza di territorialità (artt. da 7 a 7-septies); nel calcolo rilevano anche le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 D.P.R. 633/1972 e 41 e 58 D.L. 331/1993;
- soggetti non residenti (art. 30, c. 2, lett. e). Il rimborso è ammesso anche per soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o per il tramite di un rappresentante fiscale, al ricorrere delle condizioni richieste;
- produttori agricoli (art. 34, c. 9). È possibile richiedere il rimborso in presenza di esportazioni/operazioni non imponibili di prodotti agricoli con criteri collegati alla “Iva teorica” e percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.
Anche quando non si rientra in una delle ipotesi sopra citate, il rimborso può essere richiesto se nell’anno emerge un’eccedenza detraibile e dalle dichiarazioni dei 2 anni immediatamente precedenti risultano eccedenze riportate in detrazione nell’anno successivo. In tal caso il rimborso spetta per il minore tra gli importi delle eccedenze considerate al netto delle somme già chieste a rimborso o compensate (anche se inferiori a 2.582,28 euro).

In merito alle modalità di erogazione dei rimborsi, l’art. 38-bis prevede che, fino a 30.000 euro, gli stessi possano essere eseguiti senza necessità di prestare garanzia né ulteriori adempimenti. Per importi superiori a 30.000 euro, in ipotesi prive di rischio, è possibile ottenere il rimborso senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale corredata dal visto di conformità, oppure da una sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di specifici requisiti patrimoniali.