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Imposte e tasse 06 Giugno 2019

Rimborso IVA decennale anche in caso di cessazione di attività


Nel caso di cessazione dell'attività, il rimborso dell'IVA, ai sensi dell'art. 30, c. 2 D.P.R. 633/1972, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale. A questa conclusione sono giunti i giudici della C.T.R. Lazio, con la sentenza 9.05.2019, n. 2793, ribaltando l'esito del primo grado in cui la C.T.P. aveva rigettato il ricorso, sul motivo che il contribuente non aveva compilato a suo tempo il quadro VR della relativa dichiarazione fiscale: da qui, l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 21, c. 2 D.Lgs. 546/1992. In tema di IVA, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4″, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello ”VR”, che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza nell'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, c. 2 D.Lgs. 546/1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 C.C. La Cassazione, con l'ordinanza 14.05.2018, n. 11628, stabilisce appunto che...

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