Una questione alquanto dibattuta riguarda il credito Iva delle società poste in liquidazione, richiesto a rimborso ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 633/1972 al momento della presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività e del bilancio finale di liquidazione.
L'Amministrazione Finanziaria, infatti, spesso rigetta l'istanza di rimborso se l'importo del credito non risulta indicato nel bilancio finale, secondo quanto stabilito dall'art. 2 D.M. 26.02.1992. È evidente, tuttavia, che non si tratta di rinuncia all'esigibilità del credito e comunque, tale rinuncia non può certo essere ricavata dalla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione. La rinuncia deve essere chiaramente espressa con specifico atto, nel quale venga manifestata espressamente la relativa volontà. L'eventuale mancata esposizione del credito è da considerare come una mera irregolarità di tipo formale e non sostanziale (Cassazione n. 13086/2011).
L'omissione non può portare a negare la sussistenza del credito, in quanto il credito Iva non sorge né per effetto della presentazione della dichiarazione Iva, né del bilancio finale di liquidazione, ma come conseguenza delle operazioni imponibili attive e passive poste in essere dal contribuente nel corso dell'attività.
È appena il caso di evidenziare che può capitare che l'importo del...