Rimborso Iva “elettronico” per il soggetto non residente
Chiarite le condizioni per il rimborso, mediante “portale elettronico”, dell’Iva assolta in Italia da parte di una società non residente non identificata.
Con la risposta a interpello 20.10.2023, n. 449 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per il rimborso, mediante “portale elettronico”, dell’Iva assolta in Italia da parte di una società non residente priva di un’identificazione diretta in Italia o di un rappresentante fiscale.
Nel caso esaminato una società stabilita in Svezia (Stato membro UE) e priva di stabile organizzazione in Italia non si era identificata direttamente in Italia e aveva effettuato acquisti territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato italiano (in quanto ivi ubicati). L’imposta era stata correttamente addebitata dalla società fornitrice (anch’essa non stabilita in Italia).
La merce veniva, quindi, ceduta dalla società svedese al destinatario in Italia, il quale, essendo residente in Italia, assolveva l’Iva mediante il meccanismo del reverse charge (ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972). A fronte del quadro sopra descritto, la società svedese ha chiesto di chiarire la procedura più idonea per il recupero del rilevante credito Iva maturato in Italia.
Nell’esaminare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate non ha ravvisato la necessità della società svedese di dover procedere con l’identificazione diretta ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale, e ha evidenziato che, nel caso specifico, ai fini del rimborso dell’Iva versata in Italia, è...