Il soggetto non residente, con stabile organizzazione operativa in Italia, non ha diritto al rimborso dell’Iva neppure in riferimento alle operazioni effettuate direttamente considerato che, ai fini dell'Iva, la posizione di questo soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'Iva mediante il meccanismo della detrazione e non come rimborso. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 4.09.2023, n. 25685.
Nel caso in esame una società non residente con stabile organizzazione in Italia si era vista negare il rimborso dell’Iva a credito sulle operazioni passive rilevanti in Italia effettuate senza il coinvolgimento della stabile organizzazione stessa. Dopo i primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a chiarire se, una volta che una società residente in un altro Stato dell’Unione Europa sia in possesso di un centro stabile d’interessi, la stessa, alternativamente, sia tenuta a esercitare in Italia tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi relativi all’Iva per il tramite della stabile organizzazione stessa, oppure se ciò possa avvenire limitatamente alle operazioni attive e passive effettuate dalla stabile organizzazione.
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che l'impianto dell'attuale disciplina in tema di...