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IVA
26 Giugno 2026
Rimborso Iva per l’utilizzatore dei beni in leasing
Il locatario ha il diritto di richiedere il rimborso dell’eccedenza dell’Iva detraibile data l’equiparazione sostanziale rispetto all’acquisizione di un bene di investimento.
L'utilizzatore (locatario) ha il diritto di richiedere il rimborso dell'eccedenza dell’Iva detraibile ai sensi dell'art. 30, c. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di leasing, anche anteriormente al riscatto, se tale operazione, così come regolata dal contratto, può essere equiparata all'acquisizione di un “bene di investimento” e purché l’opzione di acquisto, per quanto formalmente facoltativa, sia la sola scelta economicamente razionale. A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto (sent. 18.03.2026, n. 196) che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria confermando la sentenza di primo grado.L’Agenzia delle Entrate lamentava l’errata qualificazione dell’operazione economica come cessione di beni, non trattandosi di acquisto di beni ammortizzabili, suscettibili di generare il diritto al rimborso Iva, ma di un contratto di godimento finanziario e come tale di una prestazione di servizi non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 30, c. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972 per il rimborso dell’Iva.Il Collegio, preliminarmente, osserva che la giurisprudenza comunitaria ha affermato, in applicazione dell'art. 14, par. 1 della direttiva Iva, che l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing, relativo a un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che...