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Imposte e tasse 04 Agosto 2023

Rimborso Iva post definizione agevolata controversie tributarie

Nessun cambio di rotta rispetto alle precedenti definizioni agevolate: anche quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 legittima il rimborso Iva ex art. 30-ter D.P.R. 633/1972.

L’art. 30-ter, c. 2 D.P.R. 633/1972 prevede che l’Iva indebitamente applicata a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, se accertata in via definitiva dall’Amministrazione Finanziaria, può essere oggetto di domanda di restituzione, da parte del cedente o prestatore, entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Dunque, condizione necessaria per la presentazione della domanda di restituzione dell’Iva non dovuta è che la stessa imposta sia stata accertata in via definitiva. La questione, peraltro, era già stata affrontata con gli interpelli 23.04.2019, nn. 128 e 129, in merito alla “definizione agevolata delle controversie” (art. 6 D.L. 23.10.2018, n. 119) e, più in particolare, di un avviso di accertamento per il recupero dell’Iva indetraibile in capo alla cessionaria. Al riguardo, era già stato chiarito che, con la definizione agevolata, il procedimento può considerarsi concluso, in via definitiva, al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata; conseguentemente, il cedente è legittimato a presentare domanda di restituzione entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione, al cessionario, dell’importo pagato a titolo...

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