A volte i progetti imprenditoriali finiscono prima ancora di iniziare. L'esempio classico è quello delle società che non ottengono le prescritte autorizzazioni o i finanziamenti necessari oppure sono paralizzate da cattivi rapporti tra soci o per mille altri motivi. In questo caso la società avrà sicuramente sostenuto i costi di costituzione e magari anche spese per l'avvio del progetto. Che fare allora con l'IVA pagata ai fornitori, se mancano del tutto le operazioni attive? Di sicuro si sarà creato un credito contabile per la differenza tra IVA addebitata e IVA addebitata dai fornitori e allora ci si domanda se tale differenza possa essere legittimamente detratta e chiesta a rimborso in fase di liquidazione societaria.
Una prima tesi identifica nella fattispecie un problema di inerenza IVA perché l'attività inizialmente prefigurata non è stata portata a compimento. Risulta anche che alcuni Uffici finanziari utilizzino una formula quanto mai generica, notificando un provvedimento di diniego motivato dalla mancanza dell'esercizio di impresa. Questa motivazione il più delle volte scoraggia il contribuente che dovrebbe intraprendere un lungo e incerto contenzioso. Tuttavia, è bene sapere che la posizione della giurisprudenza è assolutamente concorde nel censurare questa prassi.
È stata già la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 14.02.1985, causa C-268/83...