I soggetti Iva stabiliti in Italia possono recuperare l’imposta pagata in un altro Stato membro. Per le spese del 2025 l’istanza telematica va presentata entro il 30.09.2026.
Le imprese stabilite in Italia che hanno pagato l’Iva su acquisti effettuati in un altro Paese dell’Unione Europea possono recuperarne l’importo attraverso la procedura prevista dalla Direttiva 2008/9/CE. Il meccanismo riguarda i soggetti passivi che, nel periodo considerato, non avevano nello Stato di rimborso la sede dell’attività, o una stabile organizzazione. Per l’imposta relativa al 2025, il termine è il 30.09.2026: la scadenza è perentoria e una domanda tardiva non consente di accedere al rimborso.L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Trasmessa la domanda, l’Amministrazione italiana verifica in via preliminare l’ammissibilità della stessa e, in assenza di cause ostative, la inoltra allo Stato membro che ha applicato l’imposta. La decisione sul rimborso spetta all’autorità fiscale dell’altro Stato membro, a cui andranno rivolte anche eventuali richieste sullo stato di avanzamento della pratica. Superato il controllo iniziale, i successivi contatti vanno tenuti con l’Amministrazione estera competente.Nell’istanza devono essere indicati i dati del richiedente, le coordinate bancarie, il periodo interessato, l’importo chiesto a rimborso e gli estremi delle fatture o dei documenti d’importazione. Ogni spesa va classificata con determinati codici europei previsti dal Regolamento (CE) n. 1174/2009, che distinguono, tra...