Rinegoziazione del canone di locazione o di affitto ramo d'azienda
Negli ultimi anni le condizioni economiche delle attività commerciali hanno subito continue e svariate “calamità”, che ne hanno minato non solo la redditività, ma anche l’equilibrio.
Dapprima la pandemia, con la prolungata chiusura di molti esercizi, e in seguito gli esorbitanti costi energetici, esplosi a causa della guerra e della speculazione, hanno imposto l’esigenza di effettuare i necessari aggiustamenti economici, da considerare non più contingenti, ma strutturali.
Molti operatori agiscono in forza di un contratto di locazione o di un affitto d’azienda, per cui, in molte occasioni, gli affittuari hanno rivolto ai proprietari delle mura o ai titolari delle aziende affittate una richiesta di riduzione del canone dovuto in dipendenza del contratto, a titolo temporaneo oppure definitivo, allo scopo di recuperare una situazione di equilibrio e non dover così chiudere l’attività.
Appare pertanto opportuno rivolgere uno sguardo d’insieme a tale fattispecie.
La sola modifica dell'importo dei canoni di affitto d'azienda non comporta una risoluzione del contratto originario, “trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione” (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 60/E/2010). Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, infatti, “le sole variazioni del canone non sono di per sé indice di una novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione…la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ex art....