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Imposte e tasse 21 Agosto 2023

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione

Non raramente il legislatore tributario fa “oscura glossa”; da qui la costante necessità di chiarimenti, peraltro non sempre semplici.

È il caso affrontato dalla circolare 26.07.2023, n. 21/E, che affronta il tema della rinuncia agevolata delle liti tributarie sottoposte al giudizio della Cassazione.
Si ricorda, in primo luogo, che il presupposto della rinuncia agevolata è la definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio, perfezionatasi ai sensi dell’art. 1, c. 215 della legge di Bilancio 2023. Nell’ambito degli istituti definitori della menzionata legge, la definizione in argomento si pone in sostanziale continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle giurisdizioni di merito (cc. 206-212). Invero, i due istituti, che per la prima volta il legislatore affianca alla definizione automatica (c. 186 e seguenti), hanno lo stesso ambito applicativo e beneficio della riduzione delle sanzioni. Pertanto, con riferimento alla qualificazione giuridica da attribuire a tale istituto, la definizione in esame è assimilabile a una conciliazione giudiziale. Tale qualificazione comporta che l’accordo consente di ridefinire la pretesa all’esito di una valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre.
Inoltre, considerata la ratio del nuovo istituto, nonché la sua eccezionalità, le parti possono regolare, nell’ambito dell’accordo, anche le spese di lite e, in particolare, la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio. Il c. 213 richiede che la definizione interessi “tutte le pretese azionate in giudizio”. Pertanto, resta esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di addivenire a un accordo riguardante solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

La definizione comporta il beneficio dell’abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge (c. 214). I commi da 213 a 218, diversamente dalla definizione automatica delle liti pendenti, non disciplinano espressamente l’ipotesi di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni. Al riguardo, stante l’assimilazione della presente definizione all’accordo conciliativo agevolato, la rinuncia non è esercitabile in riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (c. 214) rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, che risulterebbe contrario alla ratio legis.

In base al c. 213, la rinuncia agevolata è applicabile “in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204”. Il medesimo atto impositivo, quindi, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, è ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica (c. 186 e seguenti), con riferimento ad alcuni di essi, e la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante rinuncia agevolata. Tale ipotesi è configurabile, ad esempio, in presenza di una lite avente a oggetto sia atti di accertamento sia atti di contestazione. In tal caso, considerato che la rinuncia risulta preclusa rispetto agli atti recanti la sola irrogazione di sanzioni, è consentita la soluzione che prevede la previa adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui al c. 191 in relazione agli atti di contestazione, intesi quali controversie autonome.
In ordine alla residua materia del contendere è da ritenersi applicabile la rinuncia agevolata tramite accordo tra le parti (cc. 213-218).

Il c. 215 dispone che la definizione "si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti". Pertanto, tale forma di composizione concordata, configurando una fattispecie a formazione progressiva, richiede non solo l’incontro di volontà tra le parti del giudizio, ma anche il pagamento integrale, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori.
Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio. La necessità di versare l’intero importo dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo esclude la possibilità di dilazionare il pagamento. Inoltre (c. 216), sono espressamente escluse sia la compensazione sia la restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all’accordo.
Infine, con riferimento al termine stabilito dal c. 213, il contribuente, ai sensi del c. 215, deve versare l’intero importo dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e, comunque, entro il 30.09.2023. Non appare indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30.09.2023.
Tutto chiaro, ma non proprio semplice …