Bocciate le motivazioni dall’Agenzia delle Entrate che giustificavano la tesi dell’incasso giuridico.
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Incasso giuridico - La Corte di Cassazione (sentenza n. 16595/2023) ha stabilito che alla luce dell'art. 88, c. 4-bis del Tuir, introdotto dal D.Lgs. 147/2015, non sono più plausibili le motivazioni che giustificavano la tesi dell’incasso giuridico sostenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Società - Di conseguenza, la rinuncia a crediti di un socio deve essere tassata in capo alla società partecipata a titolo di sopravvenienza attiva, da rilevare quale variazione in aumento del reddito imponibile, di importo pari al credito rinunciato, il quale contabilmente concorre a incrementare la riserva per versamenti dei soci in conto capitale.
Socio - La rinuncia non può essere tassata anche in capo al socio.