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Imposte e tasse 04 Marzo 2022

Rinuncia alla “vecchia” rivalutazione e adesione alla “nuova”

Slalom tra rivalutazioni: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i passaggi e gli effetti fiscali derivanti dal passaggio (rinuncia) dalla rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 a quella disciplinata dall’art. 110, D.L. 104/2020.

Nel caso esaminato (circolare 1.03.2022, n. 6/E) una società, che ha rivalutato alcuni beni immobili ex art. 1, c. 696 e seg. L. 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), provvedendo al versamento della prima delle 3 rate previste (senza indicare l’esercizio dell’opzione e della relativa imposta sostitutiva dovuta in sede di dichiarazione dei redditi), chiede se sia possibile rinunciare alla rivalutazione per aderire al regime più favorevole di rivalutazione previsto dall’art. 110 del Decreto Agosto, recuperando in compensazione sui nuovi versamenti dell’imposta sostitutiva dovuta quanto versato in applicazione della precedente legge di rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate osserva che il Decreto Agosto nulla ha disposto in merito alla possibilità, per il contribuente che si fosse avvalso di una precedente rivalutazione, di scomputare le somme già versate con quelle dovute a seguito della rideterminazione dei beni d’impresa in epoca più recente. Ciò premesso, richiamando documenti di prassi (circolari n. 14/E/2016, n. 13/E/2014 e n. 11/E/2009) con riferimento a precedenti leggi di rivalutazione, ha precisato che anche l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dalla legge di Bilancio 2020, si considera perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Nella...

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