La società può senza dubbio promuovere azione di responsabilità verso gli amministratori. La decisione spetta in prima battuta all’assemblea ordinaria, ma è anche prevista, in via eccezionale la possibilità che l’azione sia intrapresa da una minoranza qualificata.
Inoltre, in deroga al generale principio per cui non possono essere affrontati in assemblea argomenti che non siano stati preventivamente posti all’ordine del giorno, l’art. 2393, c. 2 c.c. prevede la possibilità che l’azione sociale venga deliberata in sede di approvazione di bilancio, pur se non espressamente previsto dall’Ordine del Giorno indicato nell’avviso di convocazione.
Così come la proposizione dell’azione, anche la rinunzia e la transazione con gli amministratori sono rimesse all’assemblea ordinaria. In questo caso, tuttavia, il Codice contempla un diritto di veto esercitabile dalla medesima minoranza qualificata sopra menzionata. In assenza di opposizione, tuttavia, la rinunzia o transazione sono valide anche in assenza di qualsivoglia motivazione. È quindi sufficiente la mera deliberazione per rendere valida la rinunzia o la transazione approvate dalla assemblea ordinaria. L’art. 2393-bis c.c. prevede che l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino una minoranza qualificata che, nelle società chiuse, corrisponde...