Rinuncia unilaterale al credito e presupposti per la deducibilità
L’atto unilaterale di rinuncia al credito, affinché possa acquisire il presupposto della deducibilità, deve essere giustificato da un'effettiva irrecuperabilità. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza 19.01.2021, n. 743.
Aspetti fiscali: la deduzione delle perdite - La normativa tributaria all’art. 101, c. 5, del Tuir si occupa di definire il perimetro di deducibilità delle perdite maturate su crediti che l’imprenditore vanta nei confronti della propria clientela.
La norma condiziona la deduzione fiscale della perdita non solo alla sua definitività, vale a dire quando è oggettivamente esclusa l’eventualità che in futuro si riesca a riscuotere il credito, ma anche alla sussistenza di elementi certi e precisi, idonei a dimostrare che il creditore si sia attivato, inutilmente, in un comportamento volto alla riscossione del suo credito.
La certezza che si è verificata una perdita fiscalmente rilevante può darsi con ogni mezzo di prova.
Perdita da rinuncia unilaterale al credito - In ambito contabile il Documento OIC n. 15 del dicembre 2016, ai paragrafi 71-72 ha affermato, che la rinuncia unilaterale al credito vantato verso un cliente è da considerarsi un atto valido a determinare tale eliminazione.
Tale impostazione non è condivisa dall’Amministrazione Finanziaria che nella circolare 4.06.2014, n. 14/E, al paragrafo 1, ribadisce che, anche se effettuata in applicazione dei principi contabili, rimane immutata la possibilità per i verificatori di valutare la deducibilità delle perdite su crediti rilevate in conseguenza dell'eliminazione dei crediti dal bilancio.
A tal proposito, la C.M....