Restano dovute nelle modalità ordinarie le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni, locazioni brevi, redditi di capitale, premi e vincite e l’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta municipale e quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
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Il Decreto Rilancio, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rinvia al 16.09.2020 i versamenti fiscali da onorare il 18.05.2020 (il 16.05 cade di sabato). Il quadro delle sospensioni, in presenza dei parametri richiesti (calo di fatturato, limiti dimensionali, ecc.), è riferito a:
Iva;
ritenute alla fonte dei lavoratori dipendenti;
addizionali regionali e comunali;
contributi previdenziali e assistenziali;
premi Inail sospesi.
Scadenze ordinarie - Restano dovute alle scadenze ordinarie:
ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni;
ritenute sulle locazioni brevi;
ritenute sui redditi di capitale;
ritenute sui premi e sulle vincite;
imposta sugli intrattenimenti;
imposta municipale;
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi
Pagamenti - Sono prorogati al 16.09.2020 i pagamenti in scadenza tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni agli esiti del controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata.
Sospensioni - Entro il 16.09.2020 dovranno essere versati anche le ritenute e i contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva sospesi per i contribuenti con ricavi o compensi fino a € 50 milioni nel 2019 oppure che hanno...