Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni posseduti da società ed enti commerciali di nuovo possibile. Questa una delle novità introdotte sul filo di lana dai recenti emendamenti approvati alla bozza di legge di Bilancio 2019.
Imu - Si ricorda che per la sola imposta municipale relativa agli immobili strumentali, l'art. 1, cc. 715 e 716 L. 147/2013 aveva introdotto la possibilità di portare in deduzione dal reddito d’impresa e di quello professionale una quota non superiore al 20%. L’emendamento raddoppia la percentuale di deducibilità ai fini IRES e IRPEF, portandola dal 20% al 40%.
Rivalutazione beni - La vera novità di questi emendamenti è la riproposizione della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa, di cui al capo I, sezione II, L. 342/2000, per i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, in deroga alle prescrizioni sulle valutazioni, di cui all’art. 2426 C.C.; restano esclusi esplicitamente gli immobili “merce” ovvero quelli al cui scambio è diretta l’attività imprenditoriale. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo a quello chiuso al 31.12.2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento e deve riguardare tutti i beni compresi nella medesima categoria omogenea. Il maggior valore è riconosciuto ai fini dell’imposizione...