Riporto del credito Iva in presenza di omessa dichiarazione
Tra formalismi e aspetti sostanziali (esistenza del credito), con un occhio di riguardo al termine di 90 giorni per considerare omesso l'adempimento dichiarativo.
Il caso che intendo affrontare oggi riguarda il destino del credito Iva annuale, qualora non sia stato tempestivamente e formalmente comunicato all’Amministrazione per omessa dichiarazione. Si consideri che, ai sensi del D.P.R. 322/1998, si ritiene omessa anche la presentazione tardiva oltre i 90 giorni dalla scadenza. Tale circostanza si ripercuote sul periodo successivo, laddove il Fisco disconosca il credito iniziale per assenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Ciò avviene talvolta in modo traumatico per il contribuente, che in taluni casi, se la comunicazione di irregolarità per l’annualità omessa non è stata ricevuta, si vede recapitare una cartella esattoriale relativa alla dichiarazione per l’annualità successiva.
La giurisprudenza è più volte intervenuta, riprendendo anche il consolidato orientamento di diritto comunitario, in ossequio ai principii della neutralità del tributo in questione e della prevalenza della sostanza sulla forma.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze 8.09.2016, nn. 17757 e 17758 ha fornito alcuni principi di diritto da applicarsi nel caso di omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito che sia poi stato riportato nel modello dell’anno successivo. In merito al credito derivante da omessa dichiarazione (sentenza n. 17757), la Corte ha statuito che il rapporto di natura tributaria con il Fisco...