La gestione dei premi sportivi si è da subito presentata come una “strada in salita” dato che, sin dall’entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, la disciplina fiscale, e in particolare quella afferente al regime di esenzioni, è stata altalenante, rendendola di incerta e difficile applicazione.Ricordiamo brevemente che l’esenzione dei premi sportivi (di quelli aventi natura non corrispettiva ma aleatoria) si colloca nell’ambito del regime impositivo previsto dall’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 che prevede che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600”.Sostanzialmente i premi corrisposti nell’ambito di competizioni sportive o manifestazioni sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, pari al 20%, con esenzione se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82...