Al riguardo, risultano finanziabili, come disciplinato dall'art. 10 D.L. 83/2014:
- interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 380/2001, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione con possibilità di aumento della cubatura complessiva (nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali);
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- acquisto di mobili e arredi.
Ricordiamo che la fruizione del credito può avvenire solo per compensazione in F24 in unica soluzione e non più in 3 quote annuali, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e che lo stesso non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e dell'Irap (non assume rilevanza né per la determinazione della quota degli interessi passivi deducibili, né per la quota delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).
Tutti gli aspetti operativi correlati all'applicazione di tale agevolazione dovranno essere indicati in un decreto ministeriale attuativo, ancora in attesa di pubblicazione.
Il credito di imposta viene, inoltre, riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento de minimis, ma anche nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”, di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (Temporary Framework).
