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Imposte e tasse 05 Novembre 2020

Riscatti non coperti da contribuzione e riscatti di laurea

Possibilità allargata a parenti e affini entro il secondo grado, anche per soggetto fiscalmente non a carico. La detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata, da ripartire in 5 quote di pari importo.

Nell'istanza di interpello n. 225/2020 l'Agenzia delle Entrate indica la disciplina fiscale applicabile in caso di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e di riscatto della laurea. Al possesso dei requisiti, la legge consente di presentare domanda di riscatto di questi periodi, parificati a periodi di lavoro, versando un contributo calcolato sulla base dei criteri fissati dall'art. 2, c. 5 D.Lgs. 184/1997 (in applicazione del sistema contributivo). Nell'interpello, l'istante pone 2 questioni: se la detrazione del 50% dell'onere sostenuto dal genitore per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione previsto dall'art. 20, c. 3, D.Lgs. 4/2019, debba essere necessariamente fatta valere in 5 quote costanti, indipendentemente dal numero di rate in cui l'onere viene versato; e se in caso di domanda di riscatto “di laurea agevolato” l'onere sostenuto dal genitore sia ugualmente detraibile nella misura del 50% (art. 20, c. 6 D.Lgs. 4/2019, con cui viene inserito il comma 5-quater all'art. 2 D. Lgs. 184/1997). Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che “l'art. 20, c. 3 consente espressamente che la facoltà di esercitare il riscatto possa essere esercitata oltre che dall'interessato anche da parte dei parenti e affini entro il secondo grado” (in questo caso il padre) e, soprattutto, che non rileva il fatto che il soggetto interessato sia un...

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