Il D.L. 4/2019 sta spingendo con vigore la corsa al riscatto della laurea, raddoppiandone il flusso. Come è noto, l'istituto del riscatto consente, a fronte di un pagamento, la maggiorazione prospettica dei redditi da pensione e ha il vantaggio del versamento rateale coniugato con uno speciale regime fiscale.
In linea generale la legge fiscale prevede la deducibilità senza limiti di importo dei contributi previdenziali obbligatori. Dal 2000 sono deducibili anche i contributi facoltativi versati alla forma obbligatoria di appartenenza. Tale deducibilità opera senza limiti di importo secondo il criterio di cassa.
Si tratta, per lo più, dei contributi per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, inclusi quelli derivanti dalla frequenza dei corsi di studi universitari. Questi corsi, infatti, sono riscattabili alle condizioni fissate dalle normative previdenziali, agevolate o no.
Dato che i contributi sono rateizzabili, è possibile modulare gli esborsi in modo tale da andare a ridurre gli scaglioni di reddito più elevati. Ciò induce a ragionare con calma sulla rata fiscalmente efficiente.
Non è così per chi si trova già oggi in regime di flat tax e in particolare per i soggetti aderenti al regime dei minimi senza altri redditi. Infatti gli oneri da riscatto non sono deducibili da tale imposta.
La deduzione è una prerogativa dell'interessato. È invece possibile detrarre (al...