Rischi per il professionista architetto dell’evasione
Il ruolo dell'aggravante specifica quando la condotta non si presenta isolata, ma fa parte di un modello preordinato e seriale, riutilizzabile per altre operazioni simili.
Il professionista che presta attività di consulenza all’impresa e che impiega le proprie competenze nell'elaborazione di sistemi e modelli tesi alla realizzazione dell’evasione fiscale, oltre a vedersi riconosciuta la piena responsabilità penale in concorso con gli imprenditori nei cui confronti presta la propria attività, si ritrova a dover inevitabilmente subire, in termini di determinazione della pena, le specifiche aggravanti che comportano un carico sanzionatorio rilevante.
Nel corpus normativo del D.Lgs. 74/2000, il D.Lgs. 158/2015 ha inserito una circostanza aggravante speciale in seno all’art. 13-bis, c. 3, che sancisce un incremento della metà delle pene applicabili a seguito della commissione di tutti i delitti contenuti nel Titolo II del medesimo D.Lgs. 74/2000, qualora il reato sia commesso dal concorrente, nell’esercizio di un'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da altre figure professionali (consulenti finanziari o bancari), attraverso la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. È proprio su tale fattispecie che si è recentemente espresso il Supremo consesso (Cass. Pen. Sez. III, sentenza 19.08.2019, n. 36212).
I giudici evidenziano che l’aggravante citata rappresenta in concreto una ipotesi di “concorso qualificato", ben distinto da quello ordinario, che in precedenza risultava punibile in adesione ai dettami dell’art. 110...